Attentati a carabinieri: Cassazione, su Graviano riscontri carenti

“Ai fini dell’individuazione dei gravi indizi e degli stessi elementi di riscontro rispetto alle menzionate accuse (de relato) dei collaboratori, non possono in se’ risultare decisivi, pur in sede cautelare, i rapporti illeciti in generale tra la mafia siciliana e quella calabrese, i riferimenti in tale contesto alla comparsa di Giuseppe Graviano, l’interesse mostrato da questi ad autonome iniziative cui associare il medesimo movente”. Per questo, la prima sezione penale della Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l’ordinanza con cui il Riesame di Reggio Calabria, nell’agosto dello scorso anno, confermo’ l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano per gli attentati ai danni di carabinieri in servizio avvenuti in Calabria tra il 1993 e il ’94.
“Occorre invece rintracciare – scrivono i giudici di piazza Cavour nella sentenza depositata oggi – nell’ambito dello specifico manifestarsi dei contratti fra Giuseppe Graviano e gli esponenti della ‘ndrangheta citati come mandanti, dirette indicazioni afferenti alla consumazione di quei particolari delitti in Calabria, che avrebbero dovuto prendere di mira appartenenti alle istituzioni”. Secondo la Suprema Corte, “gli unici passaggi motivazionali” della decisione dei Riesame reggino “concretamente riferibili all’ambito appena descritto che (a parte tutti i dati di contesto) dovrebbero tracciare i rapporti fra Giuseppe Graviano e i calabresi proprio ai fini della consumazione dei citati delitti, riguardano le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e poi quelle, considerate secondo una combinata lettura, rese da Antonino Lo Giudice e Consolato Villani”. La Cassazione rileva quindi “evidenti criticita’” nella motivazione del Riesame in merito alle dichiarazioni di Lo Giudice e Villani “le quali dovrebbero costituire gli unici ulteriori elementi dotati dell’attitudine a fornire un riscontro individualizzante alle accuse ‘de relato’ di Spatuzza, cosi’ da potersi ritenere i gravi indizi di colpevolezza”. Da cio’, dunque, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata dalla difesa di Graviano: la pronuncia del Riesame “mostra – conclude la Corte – di non essersi uniformata alle regole che debbono presiedere la valutazione delle chiamate di correo, ai fini del controllo della loro idoneita’ a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza in sede di procedimento cautelare”.

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