Oggi la crisi batte sempre più forte e sia i piccoli imprenditori in affanno con le vendite, sia le famiglie alle prese con il triste fenomeno dei licenziamenti, si trovano spesso a non essere più in grado di corrispondere i pagamenti legati alle cartelle esattoriali talvolta ricevute. Ma in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali legate ai tributi cosa si rischia in concreto? E’ a rischio anche il tetto domestico?
Per fortuna con l’entrata in vigore del decreto n. 69/2013, così detto decreto”del fare”, la procedura di espropriazione immobiliare è stata parzialmente smussata, però solo nei confronti degli enti riscossori, parliamo di Equitalia e di Riscossione Sicilia Spa.
Ad oggi infatti non si potrà subire il pignoramento immobiliare laddove l’immobile sia destinato a uso abitativo, il debitore vi risieda anagraficamente e questo sia l’unico immobile di sua proprietà. L’immobile inoltre non dovrà essere considerato “di lusso”, ove per lusso si intende una categoria catastale A/8 o A/9 (parliamo di ville o un palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Quindi in sostanza, per quanto visto adesso, l’unica eccezione al divieto di procedere all’esecuzione sulla prima casa per il recupero di somme dovute all’erario è quella che riguarda esclusivamente le abitazioni di lusso, tenendo conto delle caratteristiche individuate dal vecchio Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, che è andato a suo tempo a tratteggiare la categoria di immobili considerati di lusso.
Ma purtroppo il più delle volte, lo scudo protettivo costituito da questa novità normativa, viene vanificato dall’istituto giuridico della “surroga”.
Ma di che si tratta?
L’art. 51 del D.P.R. 602/73 consente all’agente della riscossione di surrogarsi (ovvero sostituirsi, di fatto scavalcandolo) ad altro creditore precedente che aveva già iniziato l’esecuzione immobiliare mediante dichiarazione al giudice da notificare anche al creditore ed al debitore. Infatti, se entro 10 gg. il creditore o il debitore non hanno corrisposto la somma dovuta, l’agente della riscossione resta surrogato (sostituito) negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norma del 602/73. L’agente della riscossione potrà quindi esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.
Quindi materialmente, laddove un creditore privato (vuoi una banca, vuoi una finanziaria, etc.) agisca nei confronti di un cittadino proprietario di un solo immobile (immobile avente le caratteristiche di cui sopra) ma già titolare di un debito tributario verso l’erario, questo creditore si vedrà scavalcare dall’ente riscossore ed il cittadino vedrà vanificato purtroppo lo scudo per l’abitazione ideato dal legislatore.
Che dire? E’ scontato affermare che visto il disagio economico nel quale versa la Sicilia, ci sarebbe da ripensare in toto le leggi per la tutela del “minimo vitale” a cui ognuno di noi deve avere diritto, per tratteggiare un perimetro di sicurezza per individui e famiglie.
Speriamo bene.
Filippo Botindari
Dottore Commercialista in Palermo
filippo_botindari@virgilio.it
Egregio, Pregasi visualizzare video in internet e/o you tube ; IMPRENDITORE DENUNCIA SERIT CATANIA…..Grazie con carte alla mano USURATO da SERIT SICILIA SPA… PER UN MILLANATTO CREDITO…… Eclatante quello che succede…..Da contribuente INDIGNATO a Vita….