Detrazioni per chi acquista un immobile da affittare : il bonus “buy to rent”

Con il Decreto 133 del 12 settembre 2014, meglio noto alla cronache come “Sblocca Italia”, il governo di Matteo Renzi ha introdotto una disposizione che dovrebbe servire da stimolo (questo almeno l’intento sbandierato) all’oramai stagnante mercato delle compravendite immobiliari.

Difatti si è introdotto un bonus fiscale che spetterà laddove un cittadino proceda all’acquisto di un immobile da una società di costruzioni, sia esso di nuova costruzione o ristrutturato, e successivamente lo destini alla locazione con canone concordato per un periodo continuativo di 8 anni .

Il beneficio fiscale consisterà in una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. Ipotizzando l’acquisto di un immobile dal valore rogitato di 300.000 € avremo pertanto un impatto fiscale ai fini Irpef che si sostanzierà in una deduzione di 60.000 euro, godibile in massimo otto anni per 7.500 euro di deduzione l’anno. Tale deduzione non sarà comulabile con altre agevolazioni fiscali inerenti gli interventi edilizi eventualmente effettuabili sull’immobile.

Va rilevato che, a differenza delle detrazioni, la deduzione opera un abbattimento dell’imponibile sul quale calcolare l’imposta, pertanto, nel caso sopra ipotizzato , i 7.500 euro andrebbero ad abbattere l’imponibile fiscale sul quale applicare l’Irfpef e non rappresentano pertanto il risparmio netto ottenibile dalla compravendita.

Ad ogni modo l’incentivo qui analizzato si presenta mediamente interessante sopratutto per chi gode di alti redditi.

Nel dettaglio, volendo usufruire del bonus in questione, dovremo in sintesi soddisfare le seguenti condizioni:

  1. l’immobile dovrà essere di tipo residenziale (categoria catastale con esclusione di quelle A8, A9 e A1 ) e dovrà essere stato acquistato, sia esso di nuova costruzione o ristrutturato, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi di manutenzione straordinaria.
  2. Il corrispettivo dell’immobile ceduto (o degli immobili) dovrà avere un importo massimo complessivo di 300.000 euro e l’acquirente dovrà essere una persona fisica che non eserciti attività commerciale.
  3. Gli immobili dovranno appartenere alle classi energetiche A o B e l’ubicazione non dovrà trovarsi nelle zone omogenee territoriali classificate, ai sensi del D.M. 1444/1968 , come “E “.
  4. l’immobile andrà locato entro 6 mesi dalla fine lavori di costruzione o dall’acquisto ed i canoni saranno quelli “concordati”, ai sensi di quanto dispongono le normative specifiche e gli accordi locali definiti con le associazioni di categoria. La durata della locazione, come già detto, dovrà essere di almeno 8 anni.
  5. Infine segnaliamo che fra locatore e locatario non potranno essereci parentele di 1° grado (genitori e figli, per intenderci).

A mio modesto parere, visto il carico di prescrizioni previste per potere impiegare il bonus, è stata persa una occasione per rilanciare in maniera più energica il mercato edilizio, da sempre importantissimo comparto dell’economia del Paese.

Confidiamo di poter vedere da questo Governo meno “tweets” e più coraggio sul versante dell’abbattimento della oscena pressione fiscale italiana.

Filippo Botindari

Dottore Commercialista in Palermo

info@studiobotindari.it

Condividi
Filippo Botindari esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale. Laureatosi in Economia e Commercio e dopo una esperienza professionale di sei anni presso primari studi tributari a Bologna, esercita la professione presso il proprio studio sito a Palermo.

NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

Aggiungi una immagine