Cerchiamo, semplificando il più possibile, di descrivere con estrema sintesi quali spese sanitarie per persone con disabilità trovano spazio nei modelli 730 ed Unico Persone Fisiche, spese per le quali è prevista una detrazione del 19%.
La Legge-quadro che ha descritto il perimetro dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone diversamente abili ( Legge 5 febbraio 1992, n. 104) difatti, oltre a normare genericamente l’ambito della sfera dei diritti dei portatori di handicap, ha stimolato definitivamente anche il legislatore tributario nel tenere conto della necessità di un ausilio fiscale per i cittadini, introducendo una detrazione per le spese sanitarie sopportate dalle persone con disabilità o dai loro familiari che li hanno a carico.
Nella definizione ai fini fiscali di spese sanitarie per persone con disabilità, sono ricomprese innanzitutto quelle inerenti mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Nello specifico trattasi di: [sociallocker]
– acquisto di poltrone per soggetti con deficit di deambulazione;
– spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza di persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto, laddove vengano sostenute privatamente, costituiscono spese sanitarie detraibili;
– acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
– trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
– costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
– installazione e/o manutenzione delle pedane di sollevamento per persone con disabilità .
Relativamente alle spese legate alla modifica architettonica degli spazi abitativi prima descritta, segnaliamo che si potrà fruire della detrazione del 19% sulla parte che dovesse eccedere quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono inoltre detraibili, sempre nella misura del 19%, le spese per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione sociale dei disabili, sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem o di un computer.
Detraibili integralmente sono anche la spese per i mezzi necessari alla locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie, parliamo quindi di mezzi opportunamente modificati per le particolari esigenze dei guidatori (tali modifiche saranno evidenziate nel libretto di circolazione) .
Pertanto ci si riferisce a motoveicoli e autoveicoli, categoria che ricomprende, oltre alle auto opportunamente modificate, anche motocarrozzette, pulman modificati, autocaravan modificati. Come sapranno già probabilmente i diretti interessati o i loro familiari, le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rlasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da un altra commissione ad essa equiparata.
Consiglio ad ogni modo di chiedere delucidazioni al vostro medico di base in merito all’iter da seguire nel caso in cui non si sia già in possesso di questa autorizzazione richiesta dalla normativa fiscale.
Inoltre, più nello specifico, per fruire della detrazione relativa ai mezzi di locomozione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Va detto che la sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del disabile che dei soggetti cui risulta a carico. Il mezzo, difatti potrebbe anche essere condotto da altri soggetti.
Ad ogni modo è sempre bene documentare bene le spese e conservarle per gli anni successivi in caso di eventuali controlli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
(Filippo Botindari – Dottore Commercialista in Palermo)
info@studiobotindari.it
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