Ergastolo ostativo: Cassazione, la riforma ha mutato le norme bocciate

La riforma del governo Meloni sull’ergastolo ostativo ha mutato le norme bocciate. Come rilevato dalla Corte Costituzionale, la nuova disciplina ha fatto della mancanza di collaborazione con la giustizia una preclusione soltanto relativa e ha previsto la possibilità di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione anche per i detenuti non collaboranti, ovviamente condannati per reati ostatitivi , seppure in presenza di ‘stringenti e concomitanti condizioni”’. Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso 8 marzo sull’ergastolo ostativo. I supremi giudici hanno annullato con rinvio l’ordinanza impugnata rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila dopo il ricorso presentato dalla difesa di Salvatore Pezzino, 61enne, condannato permafia e omicidio, che ha già scontato più di trent’anni anni di carcere in regime ostativo, cioè senza alcun beneficio perché non ha mai collaborato. Una decisione arrivata in seguito alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale, sul caso dell’ergastolo ostativo alla luce delle nuove norme del governoMelonivarate con il dl del 31 ottobre. Per gli ‘ermellini’ ”il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna”. I supremi giudici spiegano che Pezzino aveva ”maturato un complessivo periodo di espiazione di oltre ventisette anni di pena detentiva. È allora agevole rilevare che, al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa – il decreto-legge n. 162 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2022 -, il ricorrente aveva di certo espiato un periodo di pena pari e superiore ai trent’anni, ora richiesti come condizione di accesso alla liberazione condizionale”. La Cassazione quindi sottolinea di non poter ”prendere in esame i profili di rilievo costituzionale di una normativa che, nulla prevedendo in relazione alla sua applicazione nel tempo, restringe, con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore , l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere. ora richiesti come condizione di accesso alla liberazione condizionale”. La Cassazione quindi sottolinea di non poter ”prendere in esame i profili di rilievo costituzionale di una normativa che, nulla prevedendo in relazione alla sua applicazione nel tempo, restringe, con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore , l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere. ora richiesti come condizione di accesso alla liberazione condizionale”. La Cassazione quindi sottolinea di non poter ”prendere in esame i profili di rilievo costituzionale di una normativa che, nulla prevedendo in relazione alla sua applicazione nel tempo, restringe, con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore , l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere. La Cassazione quindi sottolinea di non poter ”prendere in esame i profili di rilievo costituzionale di una normativa che, nulla prevedendo in relazione alla sua applicazione nel tempo, restringe, con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore , l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere. La Cassazione quindi sottolinea di non poter ”prendere in esame i profili di rilievo costituzionale di una normativa che, nulla prevedendo in relazione alla sua applicazione nel tempo, restringe, con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore , l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere. con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore, l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere. con possibile frizione con il principio costituzionale del divieto di retroattività della norma penale di sfavore, l’accesso alla liberazione condizionale che, al pari delle altre misure alternative, costituisce, per usare le espressioni della sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, una vera e propria pena alternativa alla detenzione con accentuata vocazione rieducativa”. Sul caso di Pezzino ora sarà quindi il tribunale di Sorveglianza dell’Aquila a doversi esprimere.

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