Individuato il “super ricercato” di Roma, ma andare in giro con un arma giocattolo è reato?

Questa mattina i Carabinieri hanno individuato il “super ricercato” che ieri sera ha creato il panico alla stazione Termini.

Ma andare in giro con un arma giocattolo è reato?

L’uomo in questione, probabilmente, sarà denunciato in stato di libertà per procurato allarme.

L’articolo del Codice Penale, il 658, prevede che: “Chiunque, annunziando disastri, infortuni, o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio , è punito con ‘arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro”.

Allo stato attuale, però, non esiste una norma che vieti l’uso o il porto fuori da casa di armi giocattolo.

A sancire questo principio è anche la sentenza n° 3394, emessa dalla Suprema Corte a Sezioni riunite il 6 marzo 1992, che così recita: “Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L’uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’ arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante”.

Quindi, anche se fosse stata un’arma giocattolo senza tappo rosso, lo sconsiderato pizzaiolo proteva tranquillamente trasportare quel fucile, senza incorrere in alcuna sanzione penale. Avrebbe commesso un reato, invece, nel caso in cui, ad esempio, avesse puntato l’arma giocattolo contro qualcuno, minacciandolo, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.

Anche la sentenza della Cassazione, sez. II, del 5 maggio 1993, n°4594, è chiara: “Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell’aggravante, ancorché si tratti di arma giocattolo”.

Sul punto, più recentemente, la Corte di Appello di Roma con la Sentenza del 18/12 – 24/1 2013 n. 9402, ha ribadito che “il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvista di tappo rosso non è previsto dalla Legge come reato ma la medesima condotta assume rilevanza penale allorquando si realizzi un diverso reato del quale il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante…”

Quello di ieri non è il primo e non sarà neache l’ultimo falso allarme, basti ricordare ciò che è accaduto proprio a Roma nel mese di novembre dello scorso anno, quando la Polizia bloccò un Suv sospetto con all’interno tre Kalashnikov. Anche in quel caso erano armi giocattolo.

Ma tornando ancora più indietro nel tempo ci fu un caso, in provincia di Taranto, un diciannovenne perse la vita. Uno scherzo assurdo finito tragicamente. Voleva simulare una rapina fermando un auto con una pistola giocattolo. Ma il ragazzo fu ucciso da un carabiniere, convinto che il ragazzo volesse usare la finta arma contro di lui.

Le armi giocattolo sono identiche a quelle vere. Il buon senso consiglierebbe di tenerle ben nascoste, perché sono rischiose per se e per gli altri.

E’ evidente che qualcosa deve essere necessariamente fatto.

Renato Scalia

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