La Corte d’appello di Catania dovra’ riesaminare l’ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestata a Raffaele Lombardo, accusa da cui l’ex governatore siciliano era stato assolto in appello. La seconda sezione penale della Cassazione, spiegando perche’, il 2 luglio scorso, decise di accogliere il ricorso della procura generale etnea e di disporre un nuovo processo sulla vicenda, osserva, nelle motivazioni della sentenza depositate oggi, che vi sono “lacune motivazionali” e illogicita’ nel verdetto di secondo grado. Secondo i giudici di ‘Palazzaccio’, “la Corte d’appello, pur avendo ammesso che fosse stata raggiunta la prova piena dell’esistenza di un patto elettorale politico-mafioso tra l’imputato ed esponenti del sodalizio di tipo mafioso denominato ‘Cosa nostra’, ha cionondimeno escluso la configurabilita’ del contestato concorso esterno a carico dell’imputato”. Questo, “contraddittoriamente affermando – rilevano i supremi giudici – che non poteva ritenersi accertato il contenuto del patto” e “illegittimamente affermando che il mancato adempimento del patto precludeva in assoluto la configurazione del contestato concorso esterno”.
La Cassazione, dunque, richiama i principi fissati dalle sezioni unite con la sentenza Mannino, a cui dovra’ conformarsi la Corte d’appello di Catania nel procedimento di rinvio: “E’ configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso” a “condizione” che “gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilita’ dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la specificita’ dei contenuti, abbiano il carattere della serieta’ e della concretezza” e che “all’esito della verifica probatoria ‘ex post’ della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilita’, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per se’ e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dall’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacita’ operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”. L’annullamento con rinvio della sentenza d’appello conseguente all’accoglimento del ricorso del pg di Catania ha precluso alla Cassazione “per evidente incompatibilita’ logica” l’esame del ricorso presentato da Lombardo, che impugnava il verdetto di secondo grado nel punto in cui lo aveva condannato a due anni di reclusione per “corruzione elettorale”.