E’ lecito pensare che molti contribuenti non siano a conoscenza di alcune leggi che regolano il rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini; è difficile invece ipotizzare che il dirigente d’un Ente locale non sia a conoscenza delle leggi che regolano la materia di cui si occupa quotidianamente. Un’altra ipotesi che non sarebbe meno grave della prima è che pur conoscendo le leggi, deliberatamente si decida di non applicarle come se si fosse in una sorta di regime anarchico.
A definire i rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino, ivi compresa la cartella di pagamento e gli altri atti della riscossione, esistono due norme:
La prima è l’art. 7 della legge 212/00 (il c.d. statuto del contribuente), che, al comma 2 lett. a) recita: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento”.
La seconda è l’art. 8 della legge 241/90, in base al quale, la Pubblica Amministrazione deve comunicare al destinatario dei propri atti il nome del responsabile del procedimento. Nel caso in cui tale comunicazione sia omessa, la conseguenza sarebbe la nullità dell’atto a norma dell’art. 21-septies della stessa legge o comunque l’annullabilità dello stesso, a norma dell’art. 21-octies comma 1.
Vale la pena precisare che la suddetta legge, che regola i procedimenti amministrativi, è applicabile (per costante giurisprudenza di legittimità e di merito) anche al procedimento di riscossione dei tributi che è, appunto, anch’esso un procedimento amministrativo.
Sulla base di tali norme, alcune Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali hanno annullato diverse cartelle di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, come per esempio:
Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 56/8/06
Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n.61/2002;
Commissione tributaria I grado di Trento, con la sentenza n. 85/2003;
Il 5 novembre 2007,la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, ha testualmente affermato: «L’indicazione del responsabile del procedimento non costituisce un adempimento di scarsa utilità posto a carico dei concessionari della riscossione bensì ha lo scopo di assicurare la piena informazione del cittadino/contribuente e garantire il diritto di difesa, altrettanti aspetti del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione».
Detta affermazione ha comportato l’immediata presa di attenzione di numerosi giudici tributari che, accogliendo le specifiche eccezioni di nullità, hanno affermato, annullandola, la illegittimità della cartella dei pagamenti priva del requisito voluto dall’art. 7 citato.
E’ giustamente corso al riparo il legislatore con l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008, disponendo testualmente:
«4-ter. La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008;”
A Modica in questi giorni, l’Amministrazione comunale sta recapitando ai cittadini le cartelle di pagamento del secondo acconto 2015 della T.A.R.I. sulle quali non si evidenzia il nome del responsabile del procedimento.
Trattasi d’una svista ? Si tratterebbe d’una recidiva, considerato che anche sulle cartelle del primo acconto 2015 veniva omesso il nome del responsabile del procedimento ! Si fa affidamento sul fatto che la maggior parte dei cittadini, al cospetto d’una cartella da pagare va a leggere solo l’importo ?
Ovunque risieda la verità, sta di fatto che siamo di fronte ad un inadempimento che potrebbe dar luogo a delle reazioni legittime dei contribuenti che penalizzerebbero fortemente le entrate dell’Ente.
Vale la pena per un’Amministrazione rischiare così tanto per una omissione di questo genere ?
E tutto lo spreco di risorse umane per ovviare all’inconveniente rilevato chi lo pagherà ?
Come sempre Pantalone ! Se invece chi produce danni conseguenti al proprio operato venisse toccato nel proprio portafogli, probabilmente avremmo dirigenti più attenti.
Giombattista Ballarò












Siemmu ammanu ri nuddu!