Il Tar di Palermo ha annullato l’autorizzazione concessa dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente per l’installazione a Niscemi (Caltanissetta) del Muos, il sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense. Il ricorso era stato presentato dal Comune di Niscemi.
I giudici amministrativi hanno tenuto conto dei rilievi dei ricorrenti in quella parte in cui si fa riferimento al fatto che “mancherebbe in ogni caso l’autorizzazione paesaggistica, in quanto quella resa nel 2008 sarebbe irrimediabilmente scaduta”. Inoltre sarebbe scaduto anche il nulla osta, rilasciato dall’Azienda regionale Foreste demaniali, del 10 aprile 2008. Sarebbe violata anche la normativa che prevede una conferenza di servizi. Ma c’e’ anche un altro elemento di cui si fa cenno nella sentenza del Tar: “Mancano indagini preliminari circa le interferenze del Muos rispetto alla navigazione aerea relativa all’aeroporto di Comiso e studi in materia di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale”. I
l Comune ma anche le associazioni ambientaliste, rammentano i giudici, avevano invocato poi il principio comunitario di precauzione, “ritenendo cosi’ di dover prevenire pregiudizi all’integrita’ dei siti protetti dovuti ai progetti previsti”. “Fortemente indicativo”, rilevano i magistrati, e’ “il rilievo, presente sia nella delibera di Giunta che negli atti dirigenziali di revoca, circa la mancanza di studi di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e in materia ambientale: posto che l’atto principale revocato e’ proprio la valutazione d’incidenza ambientale su cui poggiava l’autorizzazione all’installazione, una tale asserzione – si ripete, mancanza di studi inerenti la salute e l’ambiente – riflette un radicale vizio di legittimita’ dell’originario provvedimento, sub specie di difetto d’istruttoria, e non gia’ una nuova valutazione dell’interesse pubblico, che potrebbe ovviamente operarsi solo in presenza di dati istruttori completi”.
Cio’ che si e’ accertato e che ha condotto a porre nel nulla gli atti autorizzativi di cui si discute risulta essere stata allora esclusivamente una “mancanza” originaria di idonea attivita’ istruttoria, “che ha resi, quindi, non ex post inopportuni, ma in radice illegittimi i due atti”. Mancanza che – viene sottolineato – ha condotto il dirigente Arta a reputare gli atti autorizzativi pure anticomunitari, siccome contrari al principio di precauzione, e, quindi, “pure per questa ragione illegittimi e come tali evidentemente meritevoli di annullamento d’ufficio”. Non e’ rienuto, infine, meno importante rilevare che a fondamento degli interventi in autotutela “sono poste le medesime carenze denunciate dal Comune di Niscemi nel proprio ricorso, cui la stessa Regione ha aderito, sottolineando espressamente che erano state ravvisate delle carenze istruttorie negli atti autorizzativi del 2011, preannunciando la necessita’ di un intervento in autotutela”.