Operaio deceduto a Modica: “Omicidio colposo”, due condanne

Si è concluso con una duplice condanna in primo grado per omicidio colposo e violazioni in materia infortunistica, il processo celebrato con rito abbreviato per la morte di Carmelo Portabene, operaio sessantenne di Comiso, precipitato da un carrello elevatore da una altezza di nove metri nel quartiere Treppiedi sud di Modica, dove erano in corso dei lavori edili di manutenzione degli edifici dello Iacp. Il fatto è accaduto il 16 febbraio 2015. Il carrello su cui si trovavano due operai era giunto quasi al terzo piano dello stabile, quando improvvisamente si era capovolto facendo precipitare al suolo l’operaio. Il collega era riuscito ad aggrapparsi ad un sostegno evitando la caduta. A seguito delle indagini eseguite dalla Polizia di Modica e dai tecnici dello Spresal venne incriminato il titolare della ditta edile “VAL.CIL. srl”  di Siracusa, l’operaio specializzato per il ponteggio e l’ingegnere del comune di Modica coordinatore per la sicurezza. La società siracusana stava eseguendo in subappalto dei lavori di riqualificazione nel quartiere Treppiedi a seguito di un protocollo d’intesa tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Sicilia, lo Iacp ed il Comune di Modica per la manutenzione degli edifici dell’Iacp e la realizzazione di opere di urbanizzazione. Il Gup Andrea Reale (pm Marco Rota) ha condannato il titolare della ditta, Giuseppe Cilia difeso dall’avvocato Gaetano Greco del Foro di Siracusa a 1 anno e 4 mesi, pena sospesa ma subordinata al versamento entro sei mesi dalla esecutività della sentenza, di una provvisionale di 120mila euro (in solido con Carmelo Gulino) alle parti civili rappresentate dagli avvocati Enrico Trantino, Fabrizio Cavallo e Giorgio Iapichella. Condanna anche per Carmelo Gulino difeso dall’avvocato Michele Sbezzi, a 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale senza subordine. Per entrambi, condannati per omicidio colposo e violazioni in materia infortunistica, la non menzione della sentenza nel casellario giudiziale. Estinto il reato per la morte dell’imputato, per il terzo soggetto coinvolto.

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