Responsabilità personale Sanitario: Verso un Cambiamento Epocale

Il D.D.L. Gelli  è approdato in  Senato già da diverse settimane, dove pare non dovrebbe subire stravolgimenti e dunque seguire l’iter di approvazione senza grosse sorprese, diventando legge entro giugno, come lo stesso Gelli, relatore della legge d’iniziativa parlamentare che porta il suo nome, ha affermato nell’incontro che si è tenuto presso l’aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ateneo di Catania per discutere, illustrare e spiegare la riforma alla presenza delle autorità dell’ateneo e della Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, prof. Pignataro, prof Basile, Dott. Cantaro e dei rappresentanti di governo on. Burtone ed il sindaco di Catania Enzo Bianco.

Si tratta della tanto attesa riforma sulla responsabilità professionale del personale sanitario, che come assicura lo stesso Gelli, cercherà di arginare il fenomeno diffuso della medicina difensiva, che oltre ad essere onerosa per le casse dello Stato, provoca seri danni alla salute dei pazienti.

“L’elemento che ha ispirato principalmente la riforma – dice, infatti, l’on. F. Gelli- è stato proprio il numero spropositato di contenziosi legali in sanità (circa 300.000), i quali nel 95/98% dei casi finiscono in prescrizione o comunque in un nulla di fatto, andando ad ingolfare inutilmente il sistema giudiziario, altro elemento ispiratore-continua Gelli- è stato l’aver evidenziato come il contenzioso legale in sanità sia direttamente responsabile di un  aumento dei costi per la spesa pubblica sanitaria (circa 10-15ml di euro), a causa di quella che viene definita medicina difensiva, in altre parole l’aumento di prescrizioni di esami inutili ed inappropriati al fine di tutelarsi da possibili ritorsioni  legali”.

Inoltre – aggiunge Gelli- “i frequenti contenziosi legali, alimentati da pubblicità ingannevole promossa attraverso manifesti e volantini attaccati nei pronto soccorso dei nostri ospedali da parte di alcuni studi legali, al limite del codice deontologico, poichè fanno passare il messaggio che se si entra in ospedale bisogna comunque ed in tutti i casi uscire guariti, poiché è obbligatorio il diritto ad essere guariti, sapendo bene che la medicina non è infallibile, … ebbene -continua, l’on. Gelli- questo meccanismo ha introdotto un principio culturalmente sbagliato nel nostro paese che giustifica l’aggressività nei confronti del professionista”.

Questa aggressività e questa diffidenza generalizzata ha finito nel tempo col creare serie ripercussioni sulla libertà di scelta del professionista di operare secondo scienza e coscienza facendo sì che si alimentasse la macchina della medicina difensiva per evitare grane legali.

In molti hanno provato a spiegare le conseguenze disastrose di tale pratica, forse a spiegarlo meglio è proprio un video delle iene in cui si mostrano i risultati “terrificanti” di lunghi anni di contenziosi illegittimi ai danni di medici ingiustamente accusati di malpractice che rifiutano di operare o di trattare patologie gravi (per chi si fosse perso l’interessante video delle Iene dove in pochi minuti viene spiegata cos’è la medicina difensiva e quali le sue consenquenze può rivederlo cliccando qui).

L’aumento dei contenziosi legali in sanità ha prodotto inoltre un altro grande danno al comparto sanitario, portando, come lo stesso Gelli dice, ad un’esplosione dei costi per  i premi assicurativi di personale sanitario e strutture sanitarie, arrivando addirittura in certi casi a vedersi negare la copertura per rischio professionale poiché oggi nel nostro paese non abbiamo compagnie assicurative che si sentano abbastanza “capienti” per garantire il rischio di professionisti che esercitano particolari specialità, come ad esempio ortopedici, ginecologi, chirurghi plastici, ecc…

Una riforma della responsabilità professionale dei sanitari era dunque oltre che necessaria doverosa.

Il Ddl in questione riguarderà non soltanto i medici ma tutti gli operatori sanitari e  tutte le strutture sanitarie (pubbliche, private e sociosanitarie del territorio).

E’ un dettato di legge frutto della sintesi di una numerosa serie di proposte di legge che da anni erano rimaste, “parcheggiate” in parlamento su cui in molti avevano provato a mettere mano senza grandi risultati.

Il tema della responsabilità medica è un tema scottante, che difficilmente può trovare consenso unanime dovendo da un lato garantire il diritto al risarcimento dell’utente danneggiato e dall’altro aumentare le tutele del sanitario di fronte al proliferare di contenziosi illegittimi che ne limitano l’operato per paura di incorrere in un processo penale o civile, riportando le modifiche del codice penale e del codice civile così come nel resto del modo.

ESAMINIAMO NEL DETTAGLIO IL DISEGNO DI LEGGE:

Viene esclusa la tutela del danneggiato?

-Assolutamente no.

Il diritto alla salute viene ribadito già dai primi articoli che specificano l’importanza di aumentare la sicurezza delle cure attraverso l’istituzione obbligatoria in tutte le strutture sanitarie del ufficio del risk management, ovvero un comitato che deve occuparsi di raccogliere attraverso audit interne tutte le segnalazioni dei casi avversi o dei near miss (mancato evento ma potenzialmente possibile) al fine di mettere in atto le necessarie procedure per evitare il ripetersi dell’evento o nel caso dei near miss il verificarsi dell’evento, migliorando in tal modo la sicurezza delle cure, quest’ultimo ufficio dovrà poi comunicare i risultati delle audit ad un organismo centrale di raccolta che si occuperà di esaminare i dati provenienti da tutti gli ospedali italiani al fine di poter promuovere delle linee di procedura comuni, che consentano di uniformare la sicurezza delle cure su tutto il territorio nazionale, facendo si che quello specifico evento avverso accaduto in un dterminato ospedale non si ripeta in altri ospedali.

Viene, infatti, prevista dal ddl  l’istituzione di  un Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza nella Sanità, un organismo che raccoglierà, appunto,  i dati regionali in materia di errori sanitari e di contenzioso al fine di  prevenire e gestire il rischio sanitario nonchè formare e aggiornare adeguatamente il personale.

Alla domanda se i verbali delle audit del comitato per il rischio clinico possano essere oggetto di valutazione in corso di procedimenti penali o civili nei confronti di strutture sanitarie o del professionista l’on. Gelli risponde:

-“ assolutamente no, i dati relativi alla valutazione del rischio saranno assolutamente secretati e non utilizzabili in giudizio, al fine di evitare il fallimento della mission dell’ufficio del risk management.”

Continuando la disamina della legge, l’on. Gelli illustra un ulteriore strumento di garanzia dei pazienti, rappresentato dall’obbligo per la struttura di stipulare un contratto di assicurazione che assicuri per il rischio professionale (cosa che oggi è tutt’altro che scontata) nonché l’obbligo di indicare in maniera chiara e trasparente, ad esempio attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, del numero di polizza assicurativa, dati della compagnia di assicurazione, valore dei massimali attivati, numero dei contenziosi in essere.

Infine grazie all’introduzione di nuovi strumenti giurisprudenziali nel testo della legge sarà possibile per i pazienti avere un risarcimento senza dover attendere le lungaggini di un contenzioso legale, attraverso ad esempio lo strumento della conciliazione obbligatoria ed il ricorso diretto alla compagnia assicurativa come avviene già per le RCA delle automobili.

Ad ulteriore tutela dei danneggiati viene istituito un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati, che copra il valore del danno nel caso in cui le compagnie assicurative risultassero inadempienti.

La vera rivoluzione, però, riguarda  come da titolo, la responsabilità professionale dei sanitari.

In materia di responsabilità civile, il d.d.l. Gelli istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina. È invece prevista la responsabilità extracontrattuale per il sanitario (non libero professionista) che svolge la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale.

Questo significa che a pagare non sarà il medico ma la struttura.

Nel caso si volesse procedere contro il medico piuttosto che contro la struttura viene prevista una novità assoluta che è quella dell’inversione dell’onere della prova, che sarà a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da dieci a cinque anni.

Rimane l’obbligatorietà dell’assicurazione solo per i liberi professionisti, mentre  per tutti i dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private l’obbligo assicurativo viene previsto limitatamente al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti, precisa l’on. Gelli nel corso del convegno “l’azione di rivalsa nei confronti del medico  può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, quest’ultima, ovvero la colpa grave, viene automaticamente esclusa se il medico ha agito nel rispetto delle linee guida (che saranno tracciate da società scientifiche accreditate presso il ministero della salute e le quali non saranno vincolanti ma solo indicative) e delle buone pratiche, fatto salvo la specificità del caso. Quest’ultima postilla- assicura Gelli- non è cosa da poco, poichè permette al medico in casi specifici di poter “violare” le linee guida che potrebbero non prevedere talune eccezionali situazioni senza essere condannabile per la violazione, garantendogli libertà di operare secondo scienza e coscienza; in nessun caso, aggiunge ancora l’on., si potrà avviare un’azione di rivalsa nei confronti del medico oltre un tetto massimo stabilito in tre annualità lorde”.

Sul piano penale invece Con il d.d.l. Gelli cambia anche la valutazione della responsabilità penale, i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose resterebbero solo in ipotesi di colpa grave che comunque sarebbe esclusa dal rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida, fatto salvo la specificità del caso.

Il testo si occupa, infine, della nomina dei consulenti tecnici, di ufficio o di parte, e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria che dovranno rispondere a determinati requisiti e si dovranno occupare della quantificazione del danno già in fase stragiuziale al fine di poter proporre il giusto indennizzo del paziente in fase di conciliazione.

Infine ecco apparire finalmente una grande rivoluzione: il professionista dovrà essere informato mediante comunicazione formale dell’instaurazione del giudizio risarcitorio anche nei casi in cui egli non sia direttamente convenuto e dunque gli si garantirà il diritto alla difesa, cosa che fino adesso non è stata per nulla scontata, potendo il medico essere chiamato in giudizio anche ad istruttoria iniziata o addirittura conclusa.

Appare quindi innegabile l’intenzione del legislatore di limitare fortemente le liti temerarie.

Così come presentata dall’on. Gelli la riforma appare una riforma bilanciata da ambo le parti, tutelando da un lato il paziente danneggiato e restituendo dall’altra serenità al personale sanitario, responsabilizzando le strutture sanitarie che avranno l’onere di attivare gli strumenti di controllo per ridurre al minimo il rischio clinico e soprattutto di stipulare adeguati contratti di assicurazione che prevedano la copertura del danno eventuale da risarcire.

Quest’ultime ovvero le strutture sanitarie sono le uniche che dovranno da subito rimboccarsi le maniche e rispondere dei propri doveri mettendosi in regola con la futura normativa, che potrebbe risultare onerosa in termini di costi e bilanci aziandali, specie nel caso di aziende sanitarie coinvolte in piani di rientro, forse però, il grande potenziale di questa riforma potrebbe essere quello di ricucire lo “strappo” tra sanitari e pazienti, determinato da anni di continue “aggressioni” speculative.

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Alessia Sudano

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Alessia Sudano, classe 1976, modicana di adozione ma catanese nel DNA. Da numerosi anni si occupa di marketing strategico o come lo definisce simpaticamente lei “emozionale”. E' una persona curiosa, allegra, intransigente, testarda, madre e donna in carriera, tratta la vita alla sua maniera "a colpi di sorrisi". Da sempre impegnata nella solidarietà e nel sociale, anche come capo scout nel gruppo A.g.e.s.c.i. "Modica 2", nella promozione del territorio e della cooperazione in ambiti politici, culturali ed economici. E' stata la promotrice del progetto provinciale "Guerilla Parking" attraverso il quale sia è dato impulso alla lotta al degrado delle strutture ludiche esterne a favore di una fruizione più confortevole per i più piccoli abitanti del territorio. Non vive il tempo secondo la definizione greca di krònos, a questo preferisce di gran lunga il kairòs, adora gli animali, ama dipingere, scrivere e ascoltare sola la musica giusta. Cura da anni la rubrica “Punti di svista” per la testata giornalistica "La Spia" perché a suo dire "ci sarà sempre qualcosa che merita attenzione e che non ha la giusta considerazione". La massima che da sempre ispira la sua vita è "parlate da uomini saggi, comportatevi come gente comune".

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